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La maestra si rifiuta di indossare la maschierina: il licenziamento è legittimo

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  • Sommario

  • Il caso

    Un'insegnante della scuola dell'infanzia, dipendente della Provincia Autonoma di Trento, ha impugnato il licenziamento senza preavviso intimatole nel novembre 2020 e seguìto alla contestazione disciplinare, con cui le era stato addebitato di non aver indossato, già dal settembre dello stesso anno, la mascherina protettiva delle vie aeree durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

    La docente ha sostenuto l'illegittimità del recesso, in via principale, per insussistenza del fatto materiale contestato e, in via subordinata, per assenza della giusta causa, chiedendo, altresì, il risarcimento dei danni morali ed all'immagine, discendenti dall'adozione del provvedimento impugnato.

    A suo avviso, infatti, la sanzione disciplinare sarebbe stata irrogata in maniera superficiale, posto che l'utilizzo della mascherina avrebbe aggravato le proprie già difficoltose capacità respiratorie, con ciò adducendo documentazione relativa ad esami clinici ed interventi chirurgici cui era stata sottoposta a seguito di un incidente d'auto, studi che attesterebbero la dannosità delle mascherine e, infine, producendo altro studio di carattere pedagogico secondo cui i dispositivi che celano parte del volto cagionerebbero disturbi psicologici su bambini di età tra uno e cinque anni.

    La Provincia Autonoma di Trento si è costituita in giudizio sostenendo l'infondatezza del ricorso, evidenziando la debolezza delle tesi della ex dipendente, anche alla luce della persistenza dei rifiuti, reiterati anche a seguito di specifico ordine di servizio alla stessa indirizzato.

    Il Tribunale di Trento, analizzando le risultanze processuali, ha ritenuto che, per la gravità oggettiva e soggettiva della condotta tenuta – anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte, il licenziamento per giusta causa sia pienamente legittimo, così respingendo il ricorso.

    La...

 

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