Il caso
Il giudice di secondo grado (corte d'Appello di Firenze) rigettava le domande di accertamento negativo proposte da un noto istituto bancario con separati ricorsi poi riuniti, al fine di sentir dichiarare non dovuti contributi e somme aggiuntive pretesi dall'INPS sull'indennità di mancato preavviso alla quale oltre 90 dirigenti, licenziati nel corso del 2012 e 2013, avevano rinunciato, nell'ambito di una successiva transazione con cui avevano concordato la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro.
Per la Corte territoriale i rapporti di lavoro si erano precedentemente risolti per effetto delle comunicazioni di licenziamento che i dirigenti avevano ricevuto, contenenti l'esonero dalla prestazione lavorativa durante il periodo del preavviso e la previsione di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Avendo il recesso datoriale già prodotto l'effetto di risolvere i rapporti di lavoro, l'indennità in questione costituiva elemento retributivo già entrato a far parte del patrimonio dei dipendenti, e come tale soggetto ad obbligazione contributiva, senza che rilevasse la successiva scrittura privata sottoscritta con cui le parti avevano pattuito la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (senza revocare il licenziamento) con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa, preavviso e relativa indennità sostitutiva compresi.
L'Istituto bancario impugnava la decisione in cassazione con tre articolati motivi su questioni interpretative e definitorie.
La questione
Si tratta di stabilire se e come l'autonomia individuale delle parti in relazione alle vicende estintive del rapporto di lavoro possa incidere sull'obbligazione contributiva.
La soluzione giuridica
La Corte di Cassazione conferma la sentenza di secondo grado ribadendo l'irrilevanza ai fini dell'obbligazione...
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