Il caso
La Suprema Corte di cassazione viene chiamata ad intervenire in merito al ricorso promosso da un'Azienda Ospedaliera avverso la decisione del Giudice d'appello, il quale, a conferma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto, in capo ad un turnista dipendente, il diritto a beneficiare dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, sul presupposto dell'impossibilità di fruire del servizio in ragione dell'articolazione temporale dei turni orari assegnati al dipendente.
L'Azienda Ospedaliera affida le proprie censure in sede di legittimità ad un'unica motivazione, incentrata sull'asserita "Violazione e falsa applicazione del CCNL Comparto sanità 7 aprile 1999, articolo 29, comma 2, modificato e integrato in data 20 settembre 2001 e del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 8", contestando la ricorrente il diritto al buono pasto, sostitutivo del servizio mensa, in capo al dipendente adibito a turni in fascia oraria normalmente non destinata alla consumazione del pasto, a causa dell'assenza di una norma del contratto collettivo integrativo che ponga espressamente detto obbligo in capo all'amministrazione.
La questione
La decisione in commento involge la tematica del riconoscimento del diritto al buono pasto nel pubblico impiego privatizzato, per l'ipotesi in cui il dipendente risulti adibito a turni in fascia oraria normalmente non destinata alla consumazione del pasto.
La soluzione giuridica
La Suprema Corte di cassazione nel rigettare il ricorso promosso dall'azienda ospedaliera, richiama il proprio orientamento confermativo in materia per cui, ai fini del riconoscimento del buono pasto per dipendenti adibiti a turni orari, deve ritenersi coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui al contratto collettivo...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...