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Titolo:
La competenza del giudice del lavoro sull'illegittimità del licenziamento intimato da una società in caso di intervenuto fallimento
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  • Sommario

  • Il caso

    Come anticipato dal titolo della presente pubblicazione, la fattispecie in esame concerne il licenziamento intimato da una società (per la quale, in epoca successiva, è intervenuto il fallimento) ad un lavoratore che deduceva di aver svolto mansioni di varia natura, non limitate a quella di “disegnatore di elementi elettrici” contrattualizzate al momento dell'assunzione, ma comprensive anche di quelle di “montatore/manutentore elettrico”.

    Al contempo, il ricorrente eccepiva la presenza di un centro unico di imputazione in virtù dell'uso promiscuo delle sue prestazioni di lavoro di cui avevano beneficiato tanto la parte datoriale quanto un'ulteriore società ad essa funzionalmente collegata.

    La questione giuridica

    Partiamo dal presupposto che la sentenza ruota intorno ad almeno tre questioni di diritto tutte aventi carattere precipuamente processuale. La massima di cui al presente scritto riguarda soltanto una di queste e la ragione è attribuibile alla pura volontà dell'autore di fare buona opera di sintesi e concentrarsi su quella più dibattuta e (tuttora) controversa.

    Se però andare all'essenziale “è cosa buona e giusta”, sfociare nell'oscurantismo o censura, che dir si voglia, non è un merito per chi fa dottrina, indi per cui si esporrà in maniera concisa il quadro complessivo delle eccezioni pregiudiziali e/o preliminari poste all'attenzione del Giudice di merito.

    Innanzitutto, il magistrato si è interrogato sull'applicabilità del rito speciale ex art. 1, commi 47 ss., l. n. 92/2012, alla domanda di accertamento inerente la sussistenza di un centro unico di imputazione ipotizzato dal lavoratore che ha invocato la tutela di cui all'art. 18 st. lav. sul presupposto specifico dell'esistenza del requisito dimensionale richiesto dalla predetta norma sulla...

 

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