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Estremi:
Cassazione civile, 2021,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Con sentenza n. 889 del 2014, la Corte d'appello di Torino ha accolto

    l'impugnazione proposta da S.G. avverso la sentenza dei Tribunale di Verbania di rigetto della sua domanda di accertamento della irripetibilità delle somme che l'INPS aveva chiesto in restituzione a seguito del ricalcolo della pensione di vecchiaia integrata al minimo di cui l'interessata fruiva, determinato dalla concorrente fruizione anche di una pensione estera diretta, denunciata dalla pensionata come pensione estera di reversibilità.

    2. Ad avviso della Corte d'appello, accertato che la S. fruiva di pensione estera diretta e non di reversibilità di talchè effettivamente si era determinata l'indebita erogazione prospettata dall'Inps, andava comunque applicato il disposto della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, che consente ii recupero dell'indebito nel rispetto del termine di un anno successivo alla data della verifica annuale delle situazioni reddituali.

    3. Precisava la Corte che l'erronea dichiarazione reddituale da parte della S., con l'indicazione di fruire di una pensione estera di reversibilità anzichè di una diretta, era avvenuta sino al 11 luglio 2006 con riferimento all'anno 2006, mentre l'INPS si era limitato, il 23 dicembre 2008, a comunicare alla parte che erano state riscosse quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge, rinviando ad una successiva comunicazione le informazioni sulle modalità di recupero o su eventuali sanatorie; solo il successivo 22 giugno 2010 l'Inps aveva comunicato che il recupero sarebbe avvenuto in 36 rate mensili.

    4. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'INPS sulla base di un motivo.

    5. S.G. non ha svolto attività difensiva.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    6. Con l'unico motivo, l'INPS deduce la violazione ed errata applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, ed in particolare osserva che la ratio della disposizione impone di ritenere sufficiente, al fine del rispetto del termine di un anno successivo alla verifica della situazione reddituale, la sola comunicazione dell'accertamento dell'indebita erogazione senza che sia necessario che si compia anche il materiale recupero delle somme erogate indebitamente.

    7. Il motivo è fondato.

    8. La L. n. 412, art. 13, comma 2, dispone che l'I.N.P.S. "procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".

    9. Si è affermato, al riguardo, che "l'obbligo dell'I.N.P.S. di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).

    10. Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori I.N,P.S. e quindi alla sfera della non ripetibilità indicata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, (come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale,...

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