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Estremi:
Cassazione civile, 2021,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    1. con sentenza pubblicata in data 29/5/2018, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto da G.A., direttore dei servizi generali e amministrativi, contro la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda proposta dall'appellante volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del decreto di trasferimento dalla sede di servizio, ad altra scuola media statale, nella stessa città, adottato in data 30/10/2009 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

    2. a fondamento della decisione la Corte ha rilevato che nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente non aveva dedotto la violazione della disciplina sui trasferimenti contenuta nel c.c.n.l. per il personale della scuola, sicchè la questione posta nel primo motivo di appello era inammissibile per la sua assoluta novità; ha poi condiviso il giudizio espresso dal primo giudice sulla natura non disciplinare del trasferimento, dovuto ad incompatibilità ambientale e rimesso pertanto alla valutazione discrezionale dell'amministrazione circa la sussistenza delle esigenze tecniche, organizzative e produttive; che, nel caso in esame, i documenti prodotti in giudizio tra cui la relazione degli ispettori del 31/8/2009, confermavano l'atteggiamento ostruzionistico del G., tale da ostacolare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, sicchè era superflua l'assunzione di ulteriori mezzi di prova;

    3. contro la sentenza il G. propone ricorso per cassazione;

    il Ministero dell'istruzione, l'ufficio scolastico regionale per la Campania e la scuola media statale Pergolesi di Pozzuoli non svolgono attività difensiva;

    la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla parte.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che:

    1. con l'unico motivo il G. censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., contestando l'affermazione della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto nuova la deduzione inerente l'omesso esame della disciplina prevista in materia di trasferimenti dal c.c.n.l.: in realtà, sia nel ricorso introduttivo del giudizio sia nella sentenza di primo grado vi era un espresso riferimento alla violazione del c.c.n.l. comparto Scuola del 27/11/2007, art. 92, comma 10, e art. 93, commi 2 e 4; inoltre, tale deduzione non sostanziava una domanda nuova, perchè non comportava alcuna modificazione della causa petendi o del petitum, nè introduceva un tema nuovo di indagine; con lo stesso motivo, la merita l'omesso esame di un fatto decisivo del per il giudizio, costituito dalla disciplina prevista in materia di trasferimenti dal c.c.n.l.

    2. il motivo è inammissibile nella sua duplice articolazione;

    è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello in forza del quale è inammissibile, per difetto d' interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo diretto in definitiva all'emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico(Cass. 25/06/2020, n. 12678; Cass. 13/10/2016, n. 20689);

    si è precisato che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la...

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