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Titolo:

Condizioni “stressogene” sul luogo di lavoro: quando il dipendente è concorrente e non esclusivamente vittima

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  • Sommario

  • Il caso

    La lavoratrice conveniva in giudizio il Comune di Pavia asserendo di aver subito, tra il 1996 ed il 2017, periodi di demansionamento ed inattività forzosa, con trasferimenti continui (quasi uno ogni due anni) da un settore ad un altro.

    Tali episodi, qualificati dalla ricorrente come straining, avrebbero causato un pregiudizio alla sua professionalità, con conseguenze tanto sulla sua salute quanto sulle sue abitudini di vita e di relazione.

    Il Comune di Pavia contestava la ricostruzione formulata dalla lavoratrice, evidenziando la contraddittorietà della ricostruzione ex adverso formulata, nonché la legittimità della propria condotta, resa evidente dal compendio documentale prodotto.

    La questione

    Dopo un demansionamento, entro che termini può riscontrarsi la sussistenza di un'ipotesi di mobbing o straining?

     

    La soluzione

    Il Tribunale di Pavia, individuati i connotati peculiari del mobbing lavorativo e della “sotto-specie” di straining, ha precisato che, al fine di accertare la sussistenza di quest'ultima ipotesi, è necessario valutare se la situazione di conflitto venutasi a creare fra le parti sia stata accentuata dal comportamento del lavoratore. Il contributo che quest'ultimo ha eventualmente dato con le proprie condotte alla determinazione di un duraturo stato di tensione, conduce ad escludere la possibilità di un ristoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. In altri termini, è la stessa condotta del lavoratore ad impedire l'individuazione di un comportamento stressogeno nei suoi confronti imputabile al datore.

    Avendo la ricorrente lamentato il proprio demansionamento, il Tribunale ha...

 

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