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Titolo:
La decorrenza dei termini decadenziali in caso di pluralità di illegittimi contratti di lavoro, succedutisi tra le parti continuativamente
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  • Sommario

  • Il caso

    Un lavoratore agiva in giudizio, con il rito speciale Fornero, nei confronti della società datrice di lavoro, chiedendo, previamente, in via incidentale, l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la stessa, dal 3 settembre 2007 al 3 febbraio 2015, il quale era stato invece formalizzato con un contratto a progetto e, successivamente, con contratti di consulenza, tutti succedutisi senza soluzione di continuità, nonché chiedendo che fosse riconosciuta l'illegittimità del licenziamento di fatto intimatogli dalla Società, recedendo dall'ultimo di questi contratti, con conseguenti richieste reintegratorie e risarcitorie ex art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, ovvero, in subordine, risarcitorie ex comma 5 dello stesso articolo o, in via ulteriormente subordinata, solo quelle risarcitorie ex comma 6 stesso articolo. Nel resistere, la Società avanzava, in via preliminare, eccezione di decadenza dell'impugnazione giudiziale ex art. 32 l. 183 del 2010, per non aver il lavoratore impugnato ciascuno dei contratti contestati.

    Il Tribunale di Arezzo respingeva il ricorso del lavoratore, il quale impugnava la relativa pronuncia innanzi alla Corte di Appello di Firenze, che, in riforma della stessa e in parziale accoglimento del reclamo, dichiarava l'inefficacia del licenziamento ex art. 2, l. n. 604 del 1966, nonché risolto il rapporto di lavoro intercorso alla data del recesso e condannava la Società al pagamento dell'indennità risarcitoria, di cui al comma 6 dell'art. 18, l. n. 300 del 1970. La Corte giudicava infondata l'eccezione di decadenza e, sulla base dell'interpretazione letterale dell'art. 32, l. n. 183 del 2010, evidenziava che, nel caso di specie, il lavoratore avesse, quale unico termine da osservare, quello decorrente dal recesso datoriale, pacificamente adempiuto. La Corte giudicava, inoltre, di...

 

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