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Titolo:
Sul diritto agli scatti biennali dei docenti a tempo determinato
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  • Sommario

  • Il caso

    A seguito del ricorso avanzato da una docente assunta con reiterati contratti a termine con il quale la stessa aveva chiesto al Tribunale di Mondovì l'accertamento del diritto agli scatti biennali previsti sulla base dell'art. 53, l. n. 312 del 1980, maturati in corso di rapporto, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, la Corte d'appello di Torino respingeva l'appello proposto dal Miur sulla base della ritenuta inapplicabilità della norma invocata al rapporto di lavoro dei docenti a temine.

    A fronte della sentenza del Giudice di secondo grado il Miur proponeva ricorso per Cassazione denunciando, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione di molteplici disposizioni normative nazionali e contrattuali tra cui la stessa l. n. 312 del 1980, oltre alla direttiva 99/70/CE. Sosteneva inoltre il Ministero come l'art. 53, cit., non sarebbe norma atta a disciplinare il trattamento economico e giuridico del personale docente non di ruolo, ma esclusivamente finalizzata a determinare il trattamento economico iniziale spettante al personale docente incaricato in base ai meccanismi individuati dalla l. n. 312 del 1980. Affermava poi che tale interpretazione era stata condivisa anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato oltre che dalla Corte costituzionale con sentenza n. 146 del 2013.

    In relazione alla prescrizione del credito veniva evidenziato come il suo decorso dovesse decorrere dal termine di ogni rapporto lavorativo e non già dall'ultimo contratto stipulato.

    Sulla base di quanto affermato la Cassazione accoglieva il primo motivo del ricorso dichiarando assorbito il secondo.

    La questione

    La principale questione giuridica posta alla base del provvedimento in esame riguarda l'applicazione della disciplina prevista dall'art....

 

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