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Titolo:
Nessun obbligo assicurativo in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali per le associazioni tra liberi professionisti
  • Sommario

  • Il caso

    Con accesso ispettivo presso uno studio associato di architetti l'INAIL verificava che i singoli professionisti fossero gli unici a garantire lo svolgimento delle attività di lavoro; trattandosi di situazione organizzativa assimilabile a quella dei soci lavoratori delle società semplici, inquadrabile analogamente nella previsione di cui all'art. 4, comma 1, n. 7),d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'Istituto accertava la sussistenza dell'obbligo assicurativo in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali.

    Con ricorso al Tribunale lo studio associato contestava gli esiti del verbale ispettivo, disatteso dal giudice di primo grado, secondo cui l'operazione di assimilazione operata dall'INAIL era illegittima, considerata la natura libero professionale dell'attività svolta dagli architetti associati.

    L'Istituto impugnava la decisione, insistendo per la sussistenza dell'obbligo assicurativo fondato sulla base dell'art. 4, comma 1, n. 7), d.P.R. n. 1124 del 1965, che prevede che vadano assicurati anche i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società.

    La Corte di appello respingeva l'appello, escludendo che gli architetti componenti lo studio associato svolgessero un'attività manuale, che si trovassero in posizione di lavoro subordinato e che esercitassero la propria attività sotto la direzione altrui, requisito indispensabile ai fini della copertura assicurativa in caso di attività non manuale.

    Con ricorso per cassazione l'Istituto ha chiesto l'annullamento della sentenza di secondo grado, laddove ha negato la ricorrenza dei presupposti per l'esistenza dell'obbligo assicurativo, imposto

    ai soci di società di qualsiasi tipo, anche di fatto, quando svolgano attività ritenuta pericolosa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 7), d.P.R. n. 1124 del...

 

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