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Estremi:
Tribunale Bari, 2019,
  • Fatto

    Osserva preliminarmente, in punto di fatto, il Giudicante che con ricorso depositato il 24.5.2018 Q.P. (rappr. e dif. dall'Avv. S. Botta), ha convenuto in giudizio l'ente datore di lavoro, per sentir dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento irrogato con nota del 29.1.2018 perché ritorsivo ovvero carente di giusta causa e/o giustificato motivo, e per sentir condannare la convenuta, di conseguenza, a reintegrarlo nel posto di lavoro ai sensi della tutela di cui all'art. 18 S.L.. Si è costituita la FONDAZIONE EPA.S.S.S., in persona del legale rappr.p.t., (rappr. e dif. dall'avv. R. Santochirico) affermando, in fatto e in diritto, le ragioni del licenziamento, e quindi del rigetto della domanda.

    La causa, non esigendo attività istruttoria, previo deposito di reciproche note difensive, all'udienza del 24.10.2019 è stata riservata per la decisione.

    In punto di diritto, va rilevato che, a decorrere dal 18.7.2012, alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 l. n. 300/1970 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 48 ss., l. n. 92/2012 (giusta art. 1, commi 47 e 67, l. n. 92 cit.). Quanto alla disciplina sostanziale, tenuto conto della data del licenziamento de quo (29.6.2017), trova applicazione la disposizione di cui all'art. 18 l. n. 300/1970 nella formulazione modificata ad opera dell'art. 1, comma 42, l. n. 92/2012.

    Orbene, va premesso che nel caso in parola i fatti rilevanti appaiono i seguenti.

    In data 14.09.2015 il ricorrente, addetto tra le altre cose alla redazione del bilancio, inviava una raccomandata contenente una serie di questioni relative all'approvazione del bilancio 2014 (all. 7 fascicolo parte ricorrente). Il contenuto di tale nota dava luogo all'apertura di due procedimenti disciplinari, rispettivamente in date 1.10.2015 e 15.10.2015 (all. 8-9 fascicolo parte ricorrente). Tali...

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