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Titolo:

Tutela reintegratoria da licenziamento illegittimo: è necessaria l'offerta della prestazione per il conseguimento della posta risarcitoria?

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  • Sommario

  • Il caso

    Un lavoratore agisce per veder soddisfatto, in sede fallimentare, il proprio credito risarcitorio - per il periodo compreso tra il 13 febbraio 2007, giorno dell'intimato licenziamento, e il fallimento della società datrice avvenuto nell'aprile 2015 - riconosciuto da una sentenza, intervenuta nell'anno 2009, contenente la declaratoria di illegittimità del licenziamento nonché la condanna della predetta società a reintegrare il lavoratore medesimo nel posto di lavoro e a pagargli la conseguente posta risarcitoria. L'opposizione presentata avverso lo stato passivo, dal quale il credito in questione era stato escluso, viene rigettata, in ragione della mancata prova, ad opera del lavoratore, dell'offerta delle proprie energie lavorative in favore della società datrice. La Cassazione cassa il decreto, enunciando il sopra riportato principio.

    La questione

    La questione in esame é la seguente: nell'ipotesi di riconoscimento della tutela reale, è necessaria la cd. “messa in mora” per il conseguimento, da parte del lavoratore, delle somme dovute dal datore a titolo risarcitorio per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale?

    Le soluzioni giuridiche

    La S.C. dà al quesito risposta negativa, ritenendo che l'ipotesi dell'art. 18, st. lav., non possa essere correttamente assimilata a quella di nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato, per la natura ricognitiva della dichiarazione di nullità. E precisa che “quando invece il lavoratore impugni stragiudizialmente il licenziamento illegittimo, a fronte del rifiuto datoriale di riceverne la prestazione manifestato con l'intimazione del licenziamento, egli già con tale agire compie l'offerta della sua prestazione lavorativa richiedendo il ripristino del rapporto”.

    La Cassazione, pertanto, nel caso di specie, utilizza due...

 

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