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La cessione del ramo d'azienda illegittima non estingue l'obbligazione retributiva del cedente

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  • Cessione del ramo d'azienda illegittima? Gli stipendi percepiti nell'azienda cessionaria si cumulano con quelli dovuti dall'azienda cedente se questa rifiuta la prestazione lavorativa.

     

    Quotidiano del 4 luglio 2019

     

    In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa. Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 17784/19, depositata 3 luglio.

    Gli emolumenti maturati per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro hanno natura retributiva e non risarcitoria. Nel caso di cessione del ramo di azienda, ove si accerti l'illegittimità dell'operazione societaria, sussiste l'obbligo dell'azienda cedente di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a far data dalla messa in mora del creditore della prestazione lavorativa, e quindi dal momento in cui viene offerta la prestazione lavorativa all'azienda cedente. Tale operatività è stata riconosciuta quale diritto vivente sopravvenuto mediante la sentenza di Corte Costituzionale n. 29 del 28 febbraio 2019.

    La qualificazione retributiva dell'obbligazione del datore di lavoro moroso comporta l'onere il dell'azienda cedente di retribuire il lavoratore ceduto in caso di dichiarazione di nullità della cessione del ramo d'azienda.

    Pertanto, in caso di domande risarcitorie svolte nei confronti del datore di lavoro per l'illegittimità del trasferimento del ramo d'azienda, non può applicarsi il principio della ...

 

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