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Estremi:
Corte appello Milano, 2019,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    Con ricorso depositato in data 14.9.2017, Re. Ro. An. Pi. ha impugnato la sentenza n. 340/2017 del Tribunale di Milano che, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al pagamento di quanto dovuto a titolo di TFR, ha rigettato il ricorso dalla stessa proposto e volto ad accertare la condotta di mobbing posta in essere ai suoi danni dalla società Global Cargo System srl nel periodo dal mese di settembre 20132 al mese di aprile 2014 e per altri 10 giorni nel mese di agosto 2014.

    Il Tribunale, svolta istruttoria, ha evidenziato il mancato raggiungimento della prova in ordine ai fatti lamentati, essendo invece emerso solo un disagio personale della lavoratrice che aveva paura di essere licenziata specie dopo l'arrivo di un giovane collega a lei affiancato. Ha escluso qualsiasi responsabilità imputabile al datore di lavoro il quale, non solo alle prime lamentele della lavoratrice, nell'aprile 2014, la cambiava di reparto dove rimaneva fino al mese di agosto 2014 quando chiedeva ed otteneva di ritornare al vecchio reparto dove rimaneva pochi giorni per poi assentarsi per malattia dal 25 agosto 2014 fino alle dimissioni del 15.3.2015, ma, ricevuta la denuncia di mobbing, provvedeva a sospendere cautelarmente i responsabili di reparto additati dalla lavoratrice come gli autori delle condotte mobizzanti.

    L'appellante cesura la sentenza lamentando che il giudice, pur avendo ritenuto sussistenti i fatti, aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro sull'errato presupposto che fosse necessario un dolo o una colpa mentre è sufficiente che il fatto sia avvenuto nell'ambito di lavoro, essendo il datore di lavoro tenuto in ogni caso a garantire un ambiente di lavoro protetto.

    Ha resistito la società appellata eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis cpc, nel merito...

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