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Titolo:
L'incidenza delle condotte extra lavorative sul vincolo fiduciario
  • Sommario

  • Il caso

    Il caso prende avvio da un licenziamento irrogato il 21 luglio 2006 al quale seguiva, successivamente alla dichiarata illegittimità del recesso da parte del Tribunale di Palmi, una conciliazione il 12 ottobre 2007. Il lavoratore, sulla base di quest'ultima, veniva assunto ex nunc, convenendo le parti che in relazione al nuovo rapporto non avrebbero prodotto effetti gli esiti del processo penale in corso nei confronti del dipendente, limitatamente ai delitti di frode processuale e di accesso abusivo a sistema informatico (fatti indicati nella contestazione datata 15 maggio 2006 e sui quali il recesso era stato fondato). Il lavoratore veniva raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare a seguito della quale la società, relativamente alle condotte oggetto delle indagini penali, diverse da quelle in precedenza contestate dalla stessa, avviava un nuovo procedimento disciplinare, irrogando infine un secondo licenziamento. Quest'ultimo era stato dichiarato legittimo in primo e secondo grado, escludendosi che la transazione novativa del 12 ottobre 2007 impedisse l'avvio di un procedimento disciplinare e l'irrogazione della conseguente sanzione per fatti sconosciuti alla parte datoriale in sede conciliativa.

    Veniva proposto ricorso ex art. 360, c.p.c., sostenendosi con il primo motivo che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del carattere novativo della transazione, mentre con la seconda censura si rilevava l'erroneo riconoscimento di rilevanza disciplinare a condotte risalenti ad un'epoca in cui il nuovo rapporto non era stato ancora instaurato, potendosi ipotizzare una responsabilità disciplinare in relazione ad esse solo se accertate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta in un momento in cui il rapporto stesso era già in atto. Nel caso di specie, invece, il datore non avrebbe atteso l'accertamento definitivo della responsabilità penale.

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