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Titolo:
Presupposti e confini della c.d. codatorialità
  • Sommario

  • Il caso

    Una lavoratrice veniva licenziata sulla scorta della cessazione dell'attività del datore di lavoro. L'efficacia del recesso veniva differita nel tempo e, nelle more, la prestatrice di lavoro comunicava all'impresa di essere in stato di gravidanza. Il licenziamento diveniva efficace alla scadenza del termine indicato dall'azienda e la lavoratrice si rivolgeva alla magistratura del lavoro evocando in giudizio la datrice di lavoro ed altre tre società. Le allegazioni della dipendente, rivolte al perseguimento della tutela reintegratoria, insistevano sull'istituto della cd. codatorialità.

    La questione

    Le argomentazioni della ricorrente mettevano in luce come la prestazione lavorativa fosse stata rivolta non già nei soli confronti della formale datrice di lavoro (soggetto che successivamente si era intestato il provvedimento di recesso), bensì anche in favore delle altre società resistenti. Nel corso del rapporto laburistico, si sosteneva, le direttive erano giunte da più soggetti e, allo stesso modo, le prestazioni erano andate a vantaggio di più d'una controparte. Secondo la lavoratrice, tanto era sufficiente per ritenere configurata l'ipotesi della codatorialità, fattispecie da tenere distinta da quella dell'unicità della struttura organizzativa e produttiva, aspetti dei quali, in effetti, neppure veniva offerta prova. Corollario della ritenuta codatorialità era l'esposizione di tutti i soggetti coinvolti alle conseguenze del recesso operato dalla formale datrice di lavoro: anche sulle ulteriori società resistenti veniva dunque addossato, in via fra loro solidale, l'onere di provvedere alla reintegrazione del posto di lavoro.

    Dopo la soccombenza in primo grado, la dipendente vedeva il proprio reclamo accolto dalla Corte di appello di Roma. I Giudici di secondo grado ritenevano accertata la situazione di codatorialità e discendevano da tale...

 

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