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Estremi:
Tribunale Alessandria, 2019,
  • Fatto

    RITENUTO IN FATTO

    Con ordinanze - ingiunzione 13 settembre 2016, n.° 439, e n.° 439 bis, rispettivamente notificate in data 03 ottobre 2016 (per compita giacenza) e 23 settembre 2016, il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Direzione Territoriale del Lavoro di Alessandria, ora Ispettorato Nazionale del Lavoro, Sede Territoriale di Asti - Alessandria, sanzionava Ca. Al., in proprio, e “TRANS MAVERICK Srl”, in qualità di responsabile in solido, per la ritenuta violazione:

    1) dell'art. 39, commi 1 e 2, D.L. n.° 112/2008, convertito con modificazioni in L. n.° 133/2008 e successive intervenute modifiche, per aver omesso di registrare nel Libro Unico del Lavoro i dati anagrafici della lavoratrice Fe. Ne. e le ore di lavoro dalla stessa effettuate nel periodo 30 marzo/15 maggio 2015;

    2) dell'art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.L.vo n.° 181/2000, come modificato dal D.L.vo n.° 297/2002 così come modificato dall'art. 5, lett. a) e b), L. n.° 183/2010, per non aver consegnato alla lavoratrice Fe. Ne. la prescritta lettera di assunzione prima dell'inizio della prestazione lavorativa;

    3) dell'art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.L.vo n.° 181/2000, come modificato dal D.L.vo n.° 297/2002 così come modificato dall'art. 5, lett. a) e b), L. n.° 183/2010, per aver tardivamente consegnato la prescritta lettera di assunzione ai lavoratori Ce. Ro. e La. Pi. Lu. irregolarmente occupati in data 15 luglio 2015;

    6) dell'art. 3, comma 3, D.L. n.° 12/2002, convertito con modificazioni in L. n.° 73/2002, come modificato dall'art. 36 bis, comma 7, L. n.° 248/2006, come sostituito dall'art. 4, comma 1, L. n.° 183/2010, come da ultimo modificato dal D.L. n.° 145/2013, convertito con modificazioni in L. n.° 9/2014, per aver occupato, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego, i...

  • Diritto

    RITENUTO IN DIRITTO

    - Sulla capacità a deporre in giudizio del lavoratore oggetto di contestazione.

    Deve ritenersi sussistere la capacità a deporre in qualità di teste del lavoratore oggetto di contestazione.

    Dispone difatti l'art. 246 c.p.c. che <<non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio>>, così richiamando la norma di cui all'art. 100 c.p.c., ai cui sensi <<per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse>>.

    Ora: è noto che "l'interesse a proporre domanda o a contraddirla” non si sostanzia in senso economico e, tantomeno, nel senso di una generica convenienza, che è implicita in ogni atto umano consapevole, per il solo fatto che lo si compie.

    Al contrario, esso assume specifico significato in ragione del suo riferimento alla tutela giurisdizionale che si attua nel processo, quale “interesse” (o “bisogno”) non già per quel bene che è riconosciuto od attribuito dal diritto sostanziale, del quale è comunque pur sempre alla base, bensì per quell'ulteriore diverso bene (ossia la tutela giurisdizionale) che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale stessa.

    In altri termini: “interesse o bisogno di tutela giurisdizionale” (così come letteralmente inteso nell'ordinamento germanico quale “Rechtsschutzbedürfnis”) che consegue alla violazione del diritto sostanziale o, solo eccezionalmente, alla sua contestazione o vanto (per il caso di giurisdizione di accertamento mero) od alla circostanza che si tratti di un diritto ad una modificazione giuridica realizzabile soltanto ad opera del Giudice (caso della giurisdizione costitutiva necessaria).

    Tenuto per fermo quanto precede, deve allora disaminarsi quale...

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