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Titolo:
Licenziamento per g.m.o.: mutamento dell’assetto organizzativo in assenza di crisi
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  • Sommario

  • Il caso

    Nell'ambito di un giudizio introdotto ai sensi degli art. 1 commi da 41 e ss Legge n. 92/2012, un dipendente impugnava la sentenza emessa dalla Corte di Appello in sede di reclamo ex art. 1, commi 52 e ss, appello che aveva accolto parzialmente la domanda avanzata contro la società datrice di lavoro, volta ad ottenere l'accertamento della nullità e, in subordine, della illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo (con lettera enunciante il g.m.o. consistente nella soppressione della posizione lavorativa) e le conseguenti pronunce in regime di tutela reale, oltre alla condanna al pagamento di somme da quantificarsi in corso di causa, per danno biologico, morale ed esistenziale.

    Il Tribunale in sede di opposizione Fornero parzialmente dissentendo dalle conclusioni raggiunte dal Giudice della fase sommaria, che aveva rigettato il ricorso, per i fini che qui interessano riteneva insussistente, con articolata motivazione, il fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con conseguente illegittimità del licenziamento, con assorbimento della questione relativa all'obbligo di ripescaggio. Condannava quindi l'azienda al pagamento della indennità risarcitoria ma non alla reintegra non potendosi ritenere manifestamente insussistente il motivo posto a base della misura.

    Il dipendente in sede di reclamo avanti alla Corte di Appello Lavoro ha evidenziato l'erroneità della decisione, sotto tutti i profili che lo hanno visto soccombente. La Corte di Appello, per i fini che qiu interessano, nel confermare la decisione in tema di insussistenza del motivo oggettivo posto a base del licenziamento affermava che risultando provata la soppressione del posto di lavoro non si configurava l'ipotesi di evidente mancanza di giustificazione, sebbene la situazione economico-produttiva aziendale, al momento del licenziamento fosse in lieve miglioramento....

 

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