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Estremi:
Tribunale Rovereto, 2018,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    Con ricorso depositato il 30.1.2018 M.S. conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'I.N.P.S. di Trento per sentire accertare l'illegittimità del provvedimento amministrativo che aveva rigettato la sua domanda di anticipazione in unica soluzione dell'indennità NASpI quale incentivo all'autoimprenditorialità ex art. 8 D.L.vo 4.3.2015 n. 22

    A sostegno della sua pretesa evidenziava di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla richiamata norma, dal momento che:

    1) aveva proposto domanda di NASpI in data 31.3.2017;

    2) aveva iniziato attività autonoma a seguito di Comunicazione Unica ex D.L. 7/2007 dd. 31.3.2017;

    3) aveva chiesto all'I.N.P.S. anticipazione Naspi in data 13.4.2017.

    Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l'I.N.P.S. evidenziava come il ricorrente fosse decaduto avendo presentato domanda di anticipo Naspi prima dell'effettivo inizio dell'attività imprenditoriale.

    All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva depositata sentenza.

    ***

    Il ricorso è fondato e, come tale, merita accoglimento.

    L'art. 8 D.L.vo 4.3.2015 n. 22 così dispone: “1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. 2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, ne'...

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