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Titolo:
Il congedo parentale nella disciplina del CCNL scuola quale norma di maggior favor rispetto alla disciplina legale
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  • Sommario

  • Il caso

    Un dipendente del MIUR, in forze presso una scuola toscana, adiva il Tribunale di Grosseto al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla piena retribuzione, senza decurtazione di ferie e tredicesima oltre gratifica natalizia, a seguito della richiesta di 23 giorni di congedo parentale usufruito per la prima volta al fine di occuparsi delle necessità del figlio di 10 anni.

    La Ragioneria dello Stato, infatti, in virtù della normativa di cui all'art. 34 del d. lgs 151/2001, meglio noto come T.U. In materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità, che fissa nel 30 % della retribuzione l'indennità dovuta ai genitori, operava sulla busta paga del docente le relative trattenute con riduzione proporzionale delle ferie.

    A fronte di tale operato il lavoratore lamentava l'illegittimità dell'operato invocando come l'art. 12 del CCNL applicato nel comparto scolastico prescriva una disciplina di maggior favore rispetto alla previsione legale in quanto senza tener in considerazione l'età del bambino prescrive un'indennità corrispondente al 100% della retribuzione per i primo 30 giorni di congedo.

    La questione

    Le questioni giuridiche sottese al caso di specie riguardano in primo luogo la corretta interpretazione dell'art. 12 del CCNL scuola, in materia di congedo parentale. Mentre infatti la disciplina legale prescrive una differenziazione dell'importo dell'indennità in base all'età del bambino, la norma di natura contrattuale omette tale indicazione sancendo il diritto del lavoratore a ricevere per i primi 30 giorni di congedo la retribuzione per intero.

    Accolta tale interpretazione, la norma del contratto collettivo ponendo una disciplina di favore rispetto a quella legale troverebbe applicazione in luogo della previsione di fonte primaria, principio attinente l'efficacia oggettiva del contratto collettivo e pi nello...

 

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