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Titolo:
Licenziamento per giusta causa e termine previsto dalla contrattazione collettiva
  • Sommario

  • Il caso

    Con ricorso ex art. 1, comma 48, l. n. 92 del 2012, al Tribunale di Teramo Sabatino, un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro per mancato rispetto del termine di 10 giorni previsto dall'art. 21, n. 2 comma 3, CCNL Gas Acqua e per l'insussistenza della giusta causa addotta.

    Il Tribunale, in sede sommaria, accoglieva il ricorso, annullava il licenziamento intimato al ricorrente per insussistenza del fatto contestato e disponeva la sua reintegra nel posto di lavoro.

    La decisione veniva riformata in sede di opposizione, a conclusione della quale il Tribunale, in parziale accoglimento dell'originario ricorso del lavoratore, dichiarava l'inefficacia del licenziamento in quanto irrogato oltre il termine di 10 giorni contrattualmente previsto e, confermata comunque l'esistenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto, condannava la società al pagamento in favore del lavoratore di un'indennità risarcitoria nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

    La sentenza veniva reclamata dal lavoratore.

    La Corte d'appello di L’Aquila respingeva il reclamo proposto, confermando la decisione del giudice di prime cure.

    Avvero la predetta sentenza proponeva appello il lavoratore.

    Quest'ultimo nelle proprie difese lamentava che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione il fatto che l'art. 21, n. 2 comma 3, del CCNL applicato prevede che “se il provvedimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte”, così assegnando al decorso del termine la valenza di accettazione delle controdeduzioni fornite dal prestatore.

    Il lavoratore lamentava quindi che la Corte, oltre a ritenere il licenziamento a lui comminato inefficace in quanto intimato oltre il...

 

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