ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Titolo:
L’indennità “omnicomprensiva” per il caso di conversione del contratto a tempo determinato si applica anche al lavoro autonomo a termine
Percorsi Guidati:
  • Sommario

  • Il caso

    Un rapporto di lavoro autonomo a termine viene convertito in rapporto subordinato a tempo indeterminato, con condanna del datore alla corresponsione, in favore del lavoratore, dell'indennità di cui all'art. 32, l. n. 183 del 2010; il lavoratore medesimo propone ricorso per cassazione, sostenendo che la predetta indennità è per legge riconoscibile solo nell'ambito del rapporto di lavoro sorto da contratto a termine già in origine di natura subordinata.

    I giudici di legittimità rigettano sul punto il ricorso, confermando la sentenza impugnata.

    La questione

    La questione in esame è la seguente: l'art. 32, l. n. 183 del 2010 - nella parte in cui prevede che “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604” - si applica anche nell'ipotesi di “conversione” di contratto autonomo a termine?

    Le soluzioni giuridiche

    La S.C. ritiene che ove sia fissato un termine di durata ad un rapporto di lavoro formalmente autonomo, il riconoscimento giudiziale della natura subordinata del rapporto in questione faccia scattare, quanto alla posta risarcitoria, la disciplina di cui all'art. 32, l. n. 183 del 2010.

    Pertanto il lavoratore, oltre alla ricostituzione del rapporto, potrà conseguire una somma forfetaria anche qualora fosse trascorso un ampio lasso temporale tra il momento di formale scadenza del termine contrattuale e quello della pronuncia del giudice. In passato, invece, la regola – secondo un orientamento prevalente – era nel senso che il lavoratore, per effetto...

 

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...