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Titolo:

Trasferimento del lavoratore che assiste familiare disabile: la prova delle ragioni del diniego alla luce della normativa nazionale e sovranazionale

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  • Sommario

  • La questione

    La questione sottoposta all'esame è la seguente: nella valutazione della richiesta del lavoratore di trasferimento presso una sede più vicina, ex art. 33, comma 5,l. n. 104 del 1992, come si declina in concreto il bilanciamento degli opposti interessi in gioco, recte una migliore assistenza e cura del familiare disabile e le diverse esigenze connesse all'attività economica?

    Soluzioni giuridiche

    Secondo una giurisprudenza costante, la relatività del diritto del lavoratore comporta a carico della parte datoriale l'onere di provare quali siano in concreto le ragioni ostative il trasferimento, indicando dunque le specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative, connesse alla propria attività.

    Indicazione che non potrà ovviamente essere generica né spogliata da elementi oggettivamente valutabili, al fine di potere operare un controllo giudiziale sulla effettività dei motivi addotti a giustificazione del diniego alla richiesta del lavoratore di essere assegnato ad una sede più vicina, tale da consentire una assistenza migliore al proprio familiare (ovvero fondanti la decisione datoriale di trasferimento in assenza del consenso dello stesso).

    Nel caso di specie Poste Italiane s.p.a. ha presentato due prospetti a dimostrazione della maggiore percentuale di portalettere presso la sede di Brindisi (sede oggetto della richiesta di Spada V.), rispetto alle zone di recapito, con conseguente sovradimensionamento. Non vengono però esplicitati i criteri di determinazione delle percentuali di copertura, difettando inoltre la necessaria specificità dei dati utilizzati.

    Una difesa, quindi, insufficiente sul piano probatorio, con impossibilità di verificare l'effettività delle dedotte ragioni ostative all'accoglimento della richiesta attorea, non essendo...

 

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