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Estremi:
Tribunale Napoli, 2018,
  • Fatto

    Con atto di citazione, notificato il 15.04.2014, G.V. e A.C., premessa la loro qualità di proprietari dell'appartamento ubicato al secondo piano del fabbricato in N., via (omissis...), adivano questo Tribunale per sentire accertare l'esclusiva responsabilità delle convenute, D.M. G. e D.L., proprietarie del sovrastante appartamento, per le infiltrazioni di acqua prodottesi nel cespite di loro proprietà in data 4.8.2013, e per la conseguente condanna delle medesime al risarcimento dei danni sofferti, che chiedevano di quantificare nella misura di Euro 4.600,00 per danni materiali e di Euro 500,00 per danni non patrimoniali.

    Instauratosi il contraddittorio, le convenute, nel costituirsi in giudizio, resistevano all'avversa domanda, deducendo che i danni prodottisi nel cespite degli attori potevano quantificarsi nella minor misura di Euro 750,00, che quelli morali non erano risarcibili e negando che l'evento infiltrativo potesse ricondursi alla cattiva manutenzione dell'impianto idrico di loro pertinenza.

    Quindi, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa, istruita con l'audizione di testi e l'espletamento di una CTU, sulle conclusioni come rassegnate all'udienza del 17.10.2017, giunge alla decisione del Tribunale.

    Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale, sollevata dalle convenute, sul presupposto che, siccome i danni patiti dalle attrici dovevano quantificarsi nella minor misura di Euro 750,00, la causa sarebbe di competenza del Giudice di pace.

    Infatti, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., la determinazione del valore della causa, ai fini della competenza, deve avere luogo sulla base della domanda così come proposta dalla parte attrice.

    Ne segue che, avendo in citazione gli attori invocato la condanna delle convenute al pagamento dell'importo di Euro 5.100,00, il valore della lite superi il limite di Euro 5.000,00, che...

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