Con vittoria di spese e compensi legali con distrazione a favore della procuratrice antistataria che dichiara di non aver riscosso i relativi compensi”.
Si costituiva la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso contestando integralmente la ricostruzione in fatto e diritto operata dalla parte ricorrente.
Venivano assunti a sommarie informazioni alcuni dei testimoni indicati dalle parti. Indi la causa veniva discussa all'udienza del 28.2.2018.
E' pacifico il fatto (in quanto dichiarato dalla resistente stessa) che MS – a seguito della comunicazione di decadenza delle RSU da parte dell'Unione Industriali di Varese – provvedeva a non riconoscere più ai sigg.ri (omissis) e (omissis) le prerogative sindacali delle RSU.
La resistente ha ritenuto valida e legittima la decisione del Comitato che con lettera del 25 maggio 2017 comunicava alle RSU, alla CISL, alla direzione aziendale e all'Unione degli Industriali della Provincia di Varese di aver raccolto le firme necessarie per la revoca delle RSU (ns. doc. 15) e ha ritenuto le RSU decadute (doc. 16). Ha ritenuto valida e corretta anche la decisione in data 26/5/2016 dell'Unione industriali di Varese di annullamento della precedente comunicazione del 22/3/2017 “avente come oggetto “Rappresentanze Sindacali Unitarie Accordo Interconfederale 10/01/2014” in quanto i componenti della RSU erano da considerarsi decaduti in base all'accordo Federmeccanica – Fim – Fiom Uilm del 2/2/1994 (doc. 20).
(omissis) sostiene la legittimità del proprio operato in quanto ha dichiarato di applicare ai suoi dipendenti il CCNL delle piccole e medie industrie metalmeccaniche sottoscritto da Confapi – Unionmeccanica. L'art. 73 (rubricato “Rappresentanze sindacali unitarie”) di tale CCNL disciplina l'elezione e la...
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