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Titolo:

Riqualificazione del licenziamento e diritto all'indennità di mancato preavviso anche in difetto di esplicita domanda

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  • Sommario

  • Il caso

    Il direttore del punto vendita di una nota azienda di abbigliamento veniva sanzionato con il licenziamento in tronco per essersi reso responsabile di diverse irregolarità di gestione (pratica di sconti non autorizzati alla clientela, realizzazione di fittizie operazioni di cassa per far ottenere riduzioni di prezzo a certi clienti, ecc.).

    Impugnato il licenziamento, il Tribunale lo aveva riqualificato come licenziamento per giustificato motivo soggettivo e, dichiarato risolto il rapporto, aveva condannato il datore al pagamento di diciotto mensilità di retribuzione ex co. 5 dell’art. 18 St. Lav.

    La Corte d’Appello confermava l’operata riqualificazione ma osservava che ciò non valeva a rendere illegittimo il recesso datoriale e, dunque, applicabile la tutela di cui al co. 5 dell’art. 18, così pronunciando condanna del lavoratore a restituire l’indennità risarcitoria liquidata dal primo giudice.

    Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, sostenendo la spettanza della tutela risarcitoria ogni qual volta il giudice accerti che non ricorrano la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo così come addotti dal datore e, in subordine, il riconoscimento del diritto all’indennità di mancato preavviso.

    Il datore di lavoro ha proposto ricorso incidentale, dolendosi che la Corte territoriale abbia violato l’art. 2119 c.c. per non aver tenuto conto che il comportamento contestato al lavoratore fosse ricompreso tra quelli che il CCNL di settore espressamente sanzionava con...

 

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