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Estremi:
Cassazione civile, 2018,
  • Fatto

    RILEVATO IN FATTO

    che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da R.J., dipendente di Luxury Goods Italia S.p.a. con funzioni di store manager presso il punto vendita Gucci di (OMISSIS), diretto all'impugnativa del licenziamento intimato alla predetta per giusta causa. Alla lavoratrice era contestato che presso il negozio erano state rilevate numerose transazioni (in numero di sessantasette), avvenute nel corso dell'anno 2008 utilizzando le carte di sconto assegnate a due dipendenti estranei al punto vendita e che risultavano eseguite senza che il titolare della carta sconto fosse presente;

    che la Corte territoriale aveva fondato la decisione sul rilievo della constatata lesione del rapporto fiduciario e aveva ritenuto proporzionata la sanzione rispetto al numero e gravità delle condotte, tenuto conto del ruolo dell'incolpata. Specificamente aveva disatteso il motivo di censura attinente alla circostanza che l'unica sanzione prevista per utilizzo scorretto della carta fosse costituita dal ritiro della stessa e che, conseguentemente, la fattispecie dovesse farsi rientrare tra quelle richiedenti l'esposizione del codice disciplinare, osservando che la contestazione non riguardava l'uso della carta sconto, ma l'avere la dipendente permesso, nel negozio di cui era gerente, l'utilizzazione della carta sconto di altri dipendenti senza la loro presenza fisica e senza il loro consenso, così da autorizzare vendite plurime scontate anche più del 50% in contrasto con il regolamento aziendale che imponeva l'uso strettamente personale della carta con divieto anche di delega;

    che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con unico motivo;

    che la controparte ha resistito con controricorso;

    che entrambe le parti hanno depositato memorie;

    che la proposta del...

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    Che con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, - Violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c.. In proposito rileva che, pur essendo pacifica l'esistenza di un regolamento aziendale disciplinante l'uso delle carte sconto fornite a tutti i dipendenti, tuttavia esso non contempla alcuna sanzione disciplinare per le ipotesi di uso della carta sconto non conforme alle disposizioni aziendali, se non il mero ritiro della stessa e che, conseguentemente, ove il datore di lavoro avesse considerato l'uso della carta sconto come condotta disciplinarmente rilevante, avrebbe dovuto espressamente prevederlo nel regolamento da affiggere sul luogo di lavoro, non potendo altrimenti ritenersi che la condotta costituisse violazione del minimum etico o comportasse lesione del vincolo fiduciario idoneo a integrare giusta causa di licenziamento;

    che in proposito va preliminarmente osservato che il ragionamento della Corte territoriale si fonda sul rilievo che la condotta attribuita alla ricorrente, riguardando l'uso non della propria, ma delle altrui carte sconto in funzione della giustificazione di plurime vendite di merce di consistente valore, con modalità fraudolente e in mancanza della presenza e del consenso dei titolari delle medesime, esula dall'ambito dell'ipotesi di irregolare utilizzo della carta e trasmoda in una grave violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro;

    che nella indicata prospettiva non assume rilievo la mancanza di espressa previsione sanzionatoria nel regolamento aziendale affisso nel luogo di lavoro, trattandosi di una condotta diversa e connotata di ben maggiore gravità rispetto al semplice uso scorretto della carta sconto aziendale;

    che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel senso di ritenere la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non applicabile...

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