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Titolo:
L’infortunio in itinere dell’artigiano
  • Sommario

  • Il caso

    Il socio accomandatario di una società in accomandita semplice subisce un gravissimo incidente stradale mentre si reca presso il capannone preso in affitto per ivi svolgere la propria attività artigiana, al fine di controllare l’esecuzione dei lavori di allacciamento della linea elettrica necessaria per l’attività aziendale.

    Il giudice di primo e secondo grado hanno respinto la domanda proposta dal titolare artigiano per ottenere dall’INAIL l’indennizzo per l’infortunio.

    Il giudice d’appello, premesso che era incontestato che si trattasse di un infortunio in itinere di un soggetto tenuto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ha basato la propria decisione negatoria sulla tradizionale distinzione tra attività lavorativa manuale o professionale direttamente produttiva del bene o servizio, soggetta a tutela INAIL, da quella inerente alla direzione ed amministrazione dell'impresa, cui ineriva il viaggio, sottratta a tale tutela.

    La questione

    Posto che le circostanze di fatto, la sussistenza dell’obbligo assicurativo e la qualificazione dell’infortunio come in itinere sono incontestate, la decisione del caso dipende dal principio di diritto applicabile: o quello tradizionale secondo cui la tutela infortunistica del titolare artigiano è limitata alla sola attività manuale, o altro più ampio ed innovativo che comprenda anche quella che nella distinzione tradizionale era denominata attività imprenditoriale e per tale motivo esclusa.

    Le soluzioni giuridiche

    La...

 

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