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Estremi:
Tribunale Milano, 2017,
  • Fatto

    IN FATTO

    con ricorso ex art. 1, co. 47 ss., Legge 92/2012 depositato il 7 novembre 2017, E.K. ha convenuto in giudizio Z. s.r.l., chiedendo al Tribunale in via principale, di:

    - accertare il carattere discriminatorio del licenziamento intimatole per motivi di appartenenza geografica, nonché di conoscenze linguistiche;

    - per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, co. 1, Legge 300/1970 Z. CAPRI s.r.l. all'immediata reintegrazione nel posto di lavoro di cui in precedenza e alla corresponsione di tutto quanto dovutole a titolo di retribuzioni e oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione;

    in via subordinata, di:

    - accertare e dichiarare la natura illegittima del giustificato motivo oggettivo di licenziamento;

    - conseguentemente, condannare ai sensi dell'art. 8 Legge 604/1966 la convenuta alla riassunzione entro il termine di tre giorni o, in alternativa, al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura di legge tenuto conto dell'ultima retribuzione globale di fatto, come da documentazione allegata agli atti.

    Il tutto oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.

    Si è costituita ritualmente in giudizio Z. s.r.l., eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

    Con vittoria delle spese di lite.

    Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato i procuratori alla discussione orale e, all'esito, si è riservato di decidere.

  • Diritto

    IN DIRITTO

    E.K. ha prestato la propria attività lavorativa in favore di Z. s.r.l., in qualità di commessa di negozio, in forza di tre contratti di lavoro a tempo determinato (aventi decorrenza 13/6/2011-31/8/2011, 28/5/2012 – 30/9/2012, 5/11/2012 – 4/11/2013 – docc. 4-6, fascicolo ricorrente), con rapporto trasformato a tempo indeterminato a far data dall'1/5/2013 (doc. 8, fascicolo ricorrente).

    Il 2 ottobre 2017 Z. s.r.l. ha intimato alla ricorrente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in quanto “la nostra società, in un'ottica di riduzione dei costi causata dall'attuale situazione di mercato, resesi necessarie dall'andamento negativo registrato nell'ultimo anno da (omissis) dal conseguente calo di attività connesso alla perdita di clientela russa a seguire la quale Lei è quasi esclusivamente addetta, calo di attività che certamente proseguirà nei prossimi mesi, ha deciso di sopprimere la mansione di Venditrice a le i attribuita…” (doc. 1, fascicolo ricorrente).

    La ricorrente – dipendente straniera, pacificamente madrelingua russa – lamenta la natura discriminatoria del licenziamento in quanto fondato su ragioni inerenti la nazionalità e la lingua.

    Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.

    Ai sensi dell'art. 15 Legge 300/1970, “è nullo qualsiasi patto ad atto diretto a: …b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni...

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