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Titolo:
Sanzioni disciplinari e Corte EDU: rapporto tra procedimento disciplinare e penale e limiti applicativi del ne bis in idem
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  • Sommario

  • Il caso

    Il lavoratore, collaboratore amministrativo dell’Asl, era stato sottoposto a procedimento penale per i reati di truffa aggravata e di peculato sul presupposto di aver falsamente attestato la presenza in servizio del figlio, anch’egli dipendente, e di essersi appropriato della somma di € 592,80 per riparare la propria autovettura. L’Asl veniva portata a conoscenza dei fatti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino attraverso la trasmissione di copia della sentenza di primo grado, non definitiva, con la quale il lavoratore era stato ritenuto colpevole dei reati ascrittigli.

    L’ufficio per i procedimenti disciplinari dell’azienda (U.P.D.) sottoponeva a vaglio critico le prove raccolte in sede penale, aprendo un procedimento disciplinare poi conclusosi, nel rispetto del termine di 120 giorni previsto dall’art. 55-bis, D.Lgs. n. 165/2001, (rilevando a tal fine la data di adozione dell’atto e non quella della comunicazione al dipendente), con l’irrogazione della sanzione espulsiva. Il giudice di prime cure riteneva legittimo il licenziamento disciplinare intimato al dipendente dall’Asl. Il lavoratore proponeva appello alla Corte distrettuale, la quale, ritenendo infondati i motivi di reclamo, osservava che doveva escludersi l'eccepita genericità della contestazione perché l’Azienda aveva richiamato le condotte addebitate in sede penale ed aveva allegato alla missiva il testo integrale della sentenza del Tribunale di Torino. La Corte d'Appello precisava altresì che non era stato in alcun modo leso il diritto di difesa dell’incolpato perché nel corso dell’audizione il lavoratore, invitato ad esaminare gli atti del procedimento, aveva dichiarato di essere già in possesso della documentazione acquisita dall’ufficio. Il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi, l’Azienda Sanitaria Locale resisteva con controricorso.Il ricorso veniva rigettato.

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