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Titolo:
La contribuzione figurativa durante l'astensione obbligatoria non è rilevante ai fini del raggiungimento del requisito dei 12 mesi di contribuzione
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  • Sommario

  • Il caso

    Con ricorso per cassazione l'INPS impugnava la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, con la quale l'organo di secondo grado aveva accolto il gravame presentato da una lavoratrice e dichiarato il suo diritto a fruire dell'indennità di disoccupazione.

    Il giudice di seconde cure aveva, infatti ritenuto validi ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di 12 mesi i contributi figurati maturati durante per le settimane di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, contrariamente a quanto sostenuto dall'istituto previdenziale.

    A tale conclusione la Corte territoriale giungeva sulla base del fatto che il rapporto lavorativo si era interrotto per congedo obbligatorio per maternità prima del termine dello stesso.

    Sosteneva di contro l'INPS, nel giudizio di legittimità, come su tale punto la normativa nazionale, ovvero gli artt. 12 e 37, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 e art. 56, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, in riferimento all’art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, nel disciplinare i casi di rilevanza della contribuzione figurativa fosse da interpretarsi in via tassativa.

    La stessa infatti prevede esplicitamente la computabilità di quest'ultimi ai fini del raggiungimento del requisito di un anno di contribuzione per il conseguimento dell’indennità di disoccupazione solo nel caso in cui l'obbligo di astensione dal lavoro per maternità sia racchiuso in un rapporto di lavoro in essere e pertanto i contributi figurati siano versati in costanza ed in corrispondenza di esso.

    La questione

    La problematica giuridica sottesa al presente giudizio si esplicita nella rilevanza o meno dei contributi figurativi correlati all’...

 

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