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Titolo:
Tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato dopo la Legge Fornero
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  • Sommario

  • Il caso

    La Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, accoglieva la domanda proposta dal lavoratore nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania per la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al dipendente.

    La Corte distrettuale, rilevando l’intervenuta decadenza del Ministero e dell’ufficio scolastico regionale exart. 55-bis, co. 4, del D.Lgs. n. 165/2001 per superamento del termine perentorio di 120 giorni per l’adozione del provvedimento disciplinare e, in applicazione dell’art. 18, co. 6, della L. n. 300/70, come novellata dalla L. n. 92/12, condannava il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre ad accessori di legge.

    Il lavoratore proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 18, L. n. 300/70, come riformulato dalla L. n. 92/12, dell’art. 51, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il vizio di motivazione per aver, la Corte distrettuale, fatto discendere dalla ritenuta violazione delle regole procedimentali dettate dall’art. 55-bis, co. 4, del D.Lgs. n. 165/2001 le conseguenze previste dal co. 6 dell’art. 18, L. n. 300/1970 nel testo modificato nel 2012.

    La questione

    La pronuncia in esame, concernendo la vexata quaestio dell'applicabilità o meno al pubblico impiego delle modifiche apportate dalla L. n. 92/2012, risulta di particolare interesse perché ribadisce un importante principio di diritto enunciato recentemente dalla Suprema Corte.

    Si tratta dell’...

 

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