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Estremi:
Tribunale Bari, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con ricorso depositato in data 29.9.2010, il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite. Si costituivano in giudizio le parti convenute, invocando il rigetto della domanda. All'odierna udienza, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), D.Lgs. 151/2001, nonchè di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonchè tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, la causa veniva decisa.

    Preliminarmente si osserva che è d'uopo chiarire la vicenda processuale sottoposta all'attenzione di questo Giudice.

    Ebbene, con ricorso depositato in data 15.7.2004 l'odierno ricorrente, in qualità della ditta individuale Panificio Il P di FL, adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Bari onde ottenere l'annullamento dell'atto di irrogazione di sanzione n. (omissis...) notificatogli dall'Agenzia delle Entrate di Bari, per l'importo di Euro 30.089,20. Detta sanzione discendeva dal verbale di accertamento Inps del 9.7.2003 redatto dagli ispettori del predetto Istituto che, nel corso di un'ispezione all'interno dei locali del panificio, avevano rinvenuto la presenza di due dipendenti – N R e D A – non risultanti dalla documentazione obbligatoria.

    La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n.230/2008...

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