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Titolo:
Cambio di appalto, assunzione dei dipendenti da parte del nuovo appaltatore e condizioni per l’applicazione dell’art. 2112 c.c.
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  • Sommario

  • Il caso

    I lavoratori ricorrenti venivano licenziati dalla cooperativa datrice di lavoro in conseguenza del mancato rinnovo da parte di un Comune dell’appalto della gestione dei parcheggi comunali, servizio poi affidato ad una società in house dello stesso Comune.

    In particolare, i lavoratori deducevano l’illegittimità del licenziamento e argomentavano il proprio diritto a proseguire il rapporto di lavoro alle dipendenze del nuovo appaltatore, sostenendo l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. in caso di subentro nell’esecuzione dell’attività appaltata.

    Il Tribunale di Viterbo accoglieva la domanda dei ricorrenti in primo grado con sentenza che veniva poi riformata dalla Corte di Appello di Roma in data 24 ottobre 2013.

    La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la sentenza pronunciata in secondo grado.

    La questione

    Nella sentenza in commento, la Cassazione si pronuncia sull’applicabilità dell’art. 2112 c.c. all’ipotesi di subentro nell’esecuzione dell’attività appaltata che sia eventualmente accompagnato dall’assunzione da parte del nuovo appaltatore dei dipendenti già impiegati nell’appalto.

    La Cassazione chiarisce altresì il significato che deve essere attribuito all’art. 29, 3 comma, D.Lgs. n. 276/2003, il quale prescriveva, nella formulazione vigente, alla data del subentro del nuovo appaltatore nella fattispecie oggetto della controversia che “l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento...

 

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