ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Titolo:
Annullabilità dell'accordo transattivo di risoluzione del rapporto con incentivazione all'esodo e principio di presupposizione
  • Sommario

  • Il caso

    La sentenza riguarda un caso di un dipendente il cui rapporto di lavoro si era risolto in forza di un accordo transattivo stipulato con la parte datoriale, in virtù del quale lo stesso aveva aderito ad un “Piano triennale di incentivo all'esodo” promosso dalla società di appartenenza.

    Era tuttavia accaduto che, decorso un anno dalla conclusione del contratto e sei/sette mesi dal pagamento di quanto concordato a titolo di incentivazione all'esodo, era entrato in vigore il

    D.L. 6.12.2011 n. 201

    , che aveva aumentato da tre a cinque gli anni mancanti per poter accedere alla pensione.

    Sulla scorta di tale modifica normativa sopravvenuta, il lavoratore, costretto a far fronte ad altri due anni di contribuzione, aveva impugnato stragiudizialmente il predetto accordo transattivo nei termini di cui all'

    art. 2113 c.c.

    successivamente chiedendo al Tribunale di Nuoro in via principale che ne fosse dichiarata la nullità ovvero l'annullabilità ed in via subordinata che la società fosse condannata a risarcirgli i danni subiti, pari alle retribuzioni non percepite ed ai contributi non versati dalla data di sottoscrizione dell'accordo risoluzione.

    A fondamento della richiesta, il lavoratore adduceva che ove fosse stato al corrente dello ius superveniens non avrebbe sottoscritto il predetto accordo o quanto meno lo avrebbe sottoscritto a condizioni differenti.

    Il Tribunale di Nuoro, valutata complessivamente la vicenda nei suoi contorni fattuali e temporali, ha rigettato la domanda, applicando l'istituto, di derivazione giurisprudenziale, dalla cd. “...

 

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...