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Titolo:
Superamento del comporto e fruizione dei permessi ex L. n. 104
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  • Sommario

  • Il caso

    La controversia trae origine da una impugnativa di licenziamento per superamento del periodo massimo di comporto, conseguente ad un periodo di assenza per malattia (seguito da un periodo di aspettativa non retribuita), relativamente ad una dipendente ammessa a fruire dei permessi previsti dall'art.33 L. n. 104 del 1992.

    Poiché, in punto di fatto, la lavoratrice, al termine del periodo di aspettativa non retribuita, anziché riprendere servizio, era rimasta assente dal lavoro per fruire di un permesso ex L. n. 104 del 1992, la società datrice di lavoro ha proceduto al suo licenziamento per superamento del periodo massimo di comporto, adducendo che la fruizione dei predetti permessi aveva come presupposto indefettibile l'attuale svolgimento della prestazione lavorativa, per cui, al fine di poter godere di detto permesso, la dipendente avrebbe dovuto far rientro in servizio prima della scadenza del periodo di aspettativa non retribuita concessole.

     

    La questione

    La questione da esaminare è se la fruizione dei permessi ex L. n. 104 del 1992, avvenuta senza soluzione di continuità al termine di un periodo di assenza per malattia, senza che il lavoratore sia rientrato in servizio, sia computabile o meno ai fini del calcolo del superamento del periodo massimo di comporto.

     

    Le soluzioni giuridiche

    La sentenza in commento muove, in punto di fatto, dalla constatazione che la lavoratrice, cui era stato riconosciuto lo stato di handicap grave con il correlato diritto ai permessi ex art.33 L. n. 104 del 1992, aveva richiesto ed ottenuto dal datore di lavoro, al termine di un periodo di malattia e prima dell'ultimo giorno di aspettativa non...

 

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