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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    La Corte territoriale di Milano, con sentenza depositata in data 7/6/2011, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Como, ha accertato che C.N., già dipendente di Autolinee ASF S.r.l., ha diritto alla inclusione nell'accantonamento annuo del TFR, oltre che delle indennità già riconosciute nella sentenza oggetto di gravame (per straordinario, festività, riposi e congedo) a far data dall'assunzione, anche dell'indennità di disagio con la medesima decorrenza; per l'effetto, ha condannato ASF S.r.l. a corrispondere al C. la maggior somma di Euro 6.397,51, anzichè Euro 2.540,33, a titolo di TFR sino al 31/12/2002, oltre accessori di legge dalla data di cessazione del rapporto.

    Per la cassazione della sentenza ricorre la AFS S.r.l. sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso il C., che ha, altresì, depositato memoria ai sensi dell'art. 378 del codice di rito.

    Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo la società denuncia. in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. la violazione dell'art. 2112 c.c., deducendo che la Corte di Appello di Milano non abbia accolto l'eccezione proposta, sin dall'inizio, dalla società relativamente alla carenza di legittimazione passiva, in capo alla stessa, per l'impossibilità di applicare, nella fattispecie. l'art. 2112. In particolare, la parte ricorrente lamenta che la sentenza oggetto del giudizio di legittimità abbia fatto propria una interpretazione estensiva della norma citata facendovi rientrare, in via automatica e generalizzata, le ipotesi di trasferimento attuato per mezzo di un atto amministrativo, come è avvenuto nel caso di specie, in cui la ASF è subentrata nel rapporto di lavoro con C. non in forza di cessione di azienda, bensì di un provvedimento amministrativo.

    2. Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 c.c. e ss. "e/o art. 2120 c.c.", nonchè l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che la sentenza della Corte distrettuale abbia ritenuto l'azione del C. meramente dichiarativa e, quindi, dotata del requisito della imprescrittibilità. mentre una rigorosa analisi del materiale di causa e dei principi giuridici di riferimento avrebbe condotto a rilevare l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal resistente, in quanto riconducibili a fatti antecedenti i cinque anni anteriori all'introduzione del giudizio di prime cure, ovvero ai cinque anni anteriori alla proposizione del ricorso gerarchico.

    3. Con il terzo mezzo di impugnazione la società ricorrente lamenta, sempre in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., nonchè l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della...

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