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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che con la sentenza impugnata la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di G.C. all'assegno di invalidità civile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 con decorrenza 28/6/2013, condannando l'Inps al pagamento della relativa prestazione;

    che la Corte fissava la decorrenza della prestazione in data successiva all'entrata in vigore del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 rilevando che solo a seguito della nuova legge era stata esclusa la considerazione del reddito del coniuge ai fini del computo del limite reddituale per il riconoscimento della prestazione, reddito da computarsi secondo il precedente regime per il periodo antecedente;

    che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la G. sulla base di unico motivo;

    che l'Inps è rimasto intimato;

    che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1972, artt. 12 e 13, della L. n. 33 del 1980, art. 14 septies in relazione all'art. 112 c.p.c., osservando che, essendo la domanda diretta al riconoscimento del solo assegno di invalidità civile, ai fini dell'attribuzione della prestazione a nulla rilevano i redditi conseguiti dal coniuge dal 2009 in poi, come espressamente previsto dalla L. n. 33 del 1980, dall'art. 14 septies.

    che questa Corte ha già rilevato come la questione del reddito necessario per l'ottenimento dell'assegno di invalidità richieda un intervento nomofilattico in relazione alla riforma della L. n. 118 del 1971, art. 13 realizzata con la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35 (si veda in proposito l'ordinanza interlocutoria n. 5480/2017 con la quale la decisione della questione è stata rimessa alla quarta sezione della Corte);

    che, pertanto, si rende necessario il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa dell'intervento nomofilattico ritenuto necessario.

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