ARTICOLO N.10
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario
Art. 10
1. Il commissario delegato, per le attivita' previste dalla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi, fino al termine dello stato di emergenza, di quattro unita' di personale non dirigenziale della Regione Molise a cui puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili pro capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'onere derivante dal comma 1 e' posto a carico delle risorse di cui all'art. 3 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, e' indicato il relativo importo.
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