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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che la Corte di Appello di Genova ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva riconosciuto il diritto degli attuali intimati - docenti o addetti all'espletamento di funzioni amministrative, tecniche e ausiliare (ATA) alle dipendenze del MIUR in forza di consecutivi contratti a tempo determinato - alla progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato e condannato il Ministero a corrispondere ai predetti le differenze stipendiali in ragione dell'anzianità di servizio maturata;

    che avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il MIUR affidato ad un unico motivo;

    che gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva;

    che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

    che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che viene denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526 e della direttiva 99/70/CE (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) assumendosi: che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 e che il principio di non discriminazione è correlato all'abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla stipula di contratti a termine del personale docente trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa; che il lavoratore assunto a tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perchè ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;

    che il motivo è infondato in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. 7.11.2016 n. 22558, e 23.11.2016n. 23868 alle cui motivazioni ci si riporta integralmente in quanto del tutto condivise) per il quale "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,...

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