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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno rigettò la domanda proposta da P.G. nei confronti dell'Inps, volta ad ottenere la reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del comune di residenza per n. 102 giornate lavorative effettuate nell'anno 2005 alle dipendenze dell'azienda agricola "San Vito 97", con sede in (OMISSIS).

    La Corte d'appello di Salerno ha respinto l'impugnazione della P. dopo aver osservato che la cancellazione aveva tratto origine dagli accertamenti effettuati dagli ispettori di vigilanza dell'Inps consacrati nel verbale redatto l'11.12.2007, le cui risultanze erano state confermate dall'ispettore C.A. in qualità di teste nell'ambito di un procedimento avente analogo oggetto.

    Per la cassazione della sentenza ricorre la P. con quattro motivi.

    Resiste con controricorso l'Inps.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Si premette che il collegio ha autorizzato la redazione della presente sentenza in forma semplificata.

    1. Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione del R.D. 24 settembre 1940, n. 1449, art. 12 e successive modifiche, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Salerno ha motivato il rigetto della domanda limitandosi a richiamare il verbale di accertamento ispettivo. In pratica, l'oggetto della doglianza risiede nel fatto che la Corte aveva negato il ripristino dell'iscrizione e della conseguente posizione previdenziale ritenendo legittima la cancellazione da detti elenchi, pur avendo riconosciuto che le giornate lavorative erano state prestate, requisito, questo, che secondo la ricorrente le consentiva il diritto ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli.

    2. Col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., si contesta l'affermazione della Corte di merito in ordine alla rilevata insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel 2005 tra la P. e la cooperativa San Vito 97, assumendosi che dalle dichiarazioni testimoniali era emerso il contrario e che, quindi, era stato dimostrato lo svolgimento di 102 giornate lavorative nel periodo oggetto di causa.

    3. Col terzo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., commi 1 e 2, e art. 431 c.p.c., comma 2, la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione quanto affermato da un ispettore di vigilanza dell'Inps nell'ambito di un diverso procedimento, al di fuori di qualsiasi contraddittorio tra le parti del presente giudizio e senza acquisire agli atti di causa la prova per testi espletata nell'altro procedimento.

    4. Col quarto motivo, proposto per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente lamenta che la Corte di merito ha fatto discendere la nullità o...

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