ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    La Corte d'appello di Firenze (sentenza depositata il 19.2.2016), accogliendo l'impugnazione di C.E. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede - che le aveva rigettato la domanda volta all'accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia nei confronti dell'Inps - le ha riconosciuto tale diritto per il periodo gennaio 1973 - settembre 1974, condannando lo stesso istituto di previdenza alla determinazione della riserva matematica e la Regione Toscana, della quale l'appellante era dipendente dal 21.9.1974, a versare direttamente all'Inps tale riserva per la regolarizzazione della posizione assicurativa.

    Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Regione Toscana con due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., al cui accoglimento si è opposto la C. con controricorso. Ha resistito, altresì, con controricorso l'Inps, che si è rimesso alla decisione della Corte in ordine alla questione della giurisdizione sollevata col primo motivo dalla Regione Toscana, mentre si è associato all'accoglimento del secondo motivo, vertente sulla dedotta prescrizione del diritto in esame.

    Il procedimento viene ora all'esame di queste Sezioni Unite per la decisione.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Col primo motivo, dedotto per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e art. 69, comma 7, la ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo, in contrario, che questa appartiene al giudice amministrativo dal momento che la lavoratrice ha promosso l'azione contro la pubblica amministrazione con la quale ha intrattenuto un rapporto di lavoro pubblico per il conseguimento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia nei confronti dell'Inps in relazione al periodo di mancato versamento dei contributi. La ricorrente fa, altresì, notare che l'obbligo contributivo gravante in denegata ipotesi sulla Regione avrebbe dovuto essere in ogni caso adempiuto nei confronti dell'I.N.A.D.E.L. o della C.P.D.E.L. e non dell'INPS; inoltre, trattandosi di rapporto di lavoro attinente ad epoca antecedente al 30.6.1998, la giurisdizione non poteva essere che del giudice amministrativo e, comunque, la controparte era decaduta dalla relativa azione non avendola proposta entro la data del 15.9.2000.

    2. Osserva la Corte che il motivo è infondato.

    Invero, le premesse di fatto e di diritto rilevanti ai fini del petitum sostanziale utile per l'individuazione della giurisdizione sono le seguenti: - Dal gennaio del 1973 al settembre del 1974 la C. svolse per la Regione Toscana prestazioni di dattilografia "a notula" remunerate con retribuzione oraria (v. ricorso Regione Toscana). La stessa Regione sostiene che si era trattato di un rapporto di lavoro autonomo. Questa fu anche la motivazione con la quale l'Inps respinse, in data 4.12.2007, la domanda di costituzione di rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, per i contributi relativi al suddetto periodo, il cui versamento era stato omesso dalla Regione Toscana.

    Ciò premesso appare evidente che non si tratta di...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...