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Estremi:
Consiglio di Stato, 2017,
  • Fatto

    FATTO

    1. Con la sentenza n. 4337 del 31 luglio 2012 il Consiglio di Stato, sez. V, in riforma della sentenza n. 150 del 2008 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. II, sezione staccata di Salerno, accogliendo il ricorso del sig. Al. Vi., gli riconosceva il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'assunzione in servizio (dal maggio 1998 al marzo 2004) conseguente alla accertata illegittimità dell'esclusione dal concorso per la copertura di 18 posti di vigile urbano, nella misura del 90% delle retribuzioni che gli sarebbero state corrisposte, detratto quanto percepito a qualsiasi titolo nello stesso periodo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con l'obbligo dell'amministrazione di regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale; veniva invece respinta la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance per la mancata progressione verticale di carriera ed il mancato inserimento nella categoria D1. Ai fini della corretta determinazione del quantum veniva disposto che il Comune di Scafati, sulla base dei criteri fissati, avrebbe dovuto, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione della sentenza, formulare una proposta di risarcimento;

    2. Con la sentenza n. 2341 del 12 maggio 2015 il Consiglio di Stato, sez. V, ha poi accolto il ricorso proposto dall'interessato per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 4337 del 2012, ordinando al Comune di Scafati di provvedervi nei successivi novanta giorni, nominando per il caso di infruttuoso decorso di tale termine apposito commissario ad acta, da designarsi dal Prefetto di Salerno, e condannando l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente, oltre che delle spese di giudizio, anche di una somma pari a €. 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della...

  • Diritto

    DIRITTO

    11. In via preliminare la Sezione dispone la riunione ai fini di un'unica decisione, stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, dei due reclami ex art. 114 c.p.c., notificati rispettivamente il 24 maggio 2016 ed il 1° giugno 2017, attraverso i quali il sig. Al. Vi. ha contestato la correttezza e la legittimità degli atti posti in essere dal commissario ad acta per ottemperare alla sentenza di questa Sezione n. 4337 del 31 luglio 2012.

    12. Passando all'esame delle questioni controverse la Sezione osserva quanto segue.

    12.1. Occorre innanzitutto sgomberare il campo, respingendole, dalle doglianze dal ricorrente sulle modalità procedimentali che hanno caratterizzato l'ottemperanza al giudicato, non essendo contestato che siano intercorse tra le parti riunioni per la corretta quantificazione delle somme spettanti a titolo risarcitorio, mentre sono irrilevanti - ai fini della legittimità e della correttezza dell'operato del commissario ad acta - il numero di tali riunioni, la formalizzazione o meno delle loro risultanze con apposita verbalizzazione e il mancato raggiungimento di un puntuale accordo sul quantum (auspicabile, ma non essenziale per l'effettivo rispetto del principio del contraddittorio); il che, sotto altro concorrente profilo, esclude anche la rilevanza della mancata formalizzazione di un'apposita proposta risarcitoria da parte dell'ente.

    12.2. La tesi sostenuta dall'amministrazione comunale e dallo stesso commissario ad acta, secondo cui il riconoscimento in favore del ricorrente del risarcimento del danno, come statuito dalle sentenze n. 4337 del 31 luglio 2012 e n. 2341 del 12 maggio 2015, sarebbe condizionato dalla presa di servizio dell'interessato, che nel caso di specie è pacificamente mancata, tant'è che questi è stato...

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