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T.A.R. Venezia, (Veneto), 2017,
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  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe il Comune di Verona ha impugnato le tabelle della Commissione provinciale di Verona per la determinazione dell'indennità di esproprio (d'ora in poi anche: Commissione) relative ai valori agricoli dei terreni per tipo di coltura e per regione agraria valide per l'anno 2004, approvate con il verbale n. 7 del 31 maggio 2004, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione;

    Osservato che in punto di fatto il Comune espone:

    - che con precedente verbale del 15 dicembre 2003 la Commissione approvava le succitate tabelle relative ai valori agricoli dei terreni valide per il 2004;

    - che dette tabelle, rispetto a quelle analoghe valide per il 2003, evidenziavano aumenti oltremodo consistenti, con medie oltre il 40% e punte superiori al 60%, e che, di seguito, le stesse venivano impugnate dinanzi a questo Tribunale con ricorso R.G. n. 851/2004 dal Comune di Verona, da esse gravemente leso quale Ente espropriante (compreso nella regione agraria n. 6);

    - che l'ora visto ricorso veniva accolto dal T.A.R. con sentenza n. 1089 del 7 aprile 2004, la quale annullava il provvedimento di determinazione delle tabelle, ai fini della reiterazione del relativo procedimento;

    - che uguale esito avevano anche gli analoghi ricorsi proposti dal Consorzio Z.A.I. e dal Comune di Nogara, che venivano accolti da questo Tribunale con sentenze, rispettivamente, n. 1092 e n. 1206 del 7 aprile 2004;

    - che, tuttavia, in palese elusione della sentenza n. 1089 cit., non appellata, con l'impugnato verbale n. 7 del 31 maggio 2004 la Commissione procedeva a riapprovare le tabelle con i valori agricoli di importo identico ai precedenti;

    Considerato che a supporto del gravame il Comune di Verona, pur senza articolare specifici motivi, ha dedotto le seguenti doglianze:

    - violazione della par condicio che deve garantire...

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