ARTICOLO N.3
(Regolamentazione dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza)
1. Le registrazioni sono effettuate in modalità criptata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle altre normative vigenti in materia e possono essere visionate secondo quanto previsto dal codice di procedura penale.
2. I sistemi di videosorveglianza sono installati previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dei lavoratori, in tutti gli ambienti delle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, nei quali è esercitata l'attività di assistenza.
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