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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che D.R.E., per quanto rileva, premesso di aver lavorato in regime di subordinazione alle dipendenze di SI Fly srl e che il suo datore di lavoro era fallito ed aveva versato i contributi solo per il periodo 4.10-31.12.99, chiedeva che l'INPS gli accreditasse i contributi per il periodo precedente 1.06-3.10.99 in cui era stato inquadrato come co.co.co., nonchè per il periodo successivo 1.01.00-31.05.01;

    che il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ordinava di accreditare i contributi obbligatori per il secondo periodo (interessato dallo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato), ma non per il primo, per il quale riteneva non provata la subordinazione;

    che proposto appello da D.R., la Corte d'appello di Roma (sentenza 1.12.10) rigettava l'impugnazione, rilevando che i contributi per il primo periodo erano prescritti e che una richiesta scritta di accredito contributi intervenuta nel quinquennio (lettera ad INPS del 3.07.02) non aveva carattere interruttivo, essendo - per richiesta espressa del lavoratore - riferita al periodo lavorativo svolto come co.co.co.;

    che propone ricorso il D.R. con tre motivi;

    che resiste con controricorso l'INPS e che il P.G. ha fatto pervenire requisitoria scritta.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che col primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, nonchè l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento circa la subordinazione del rapporto di lavoro, oltre che l'errata interpretazione e qualificazione dell'atto interruttivo ed il vizio di motivazione in ordine alla sua idoneità ad interrompere la prescrizione;

    che secondo il ricorrente tale erronea valutazione era dipesa dal fatto che egli stesso aveva erroneamente qualificato come non subordinato il rapporto in esame, mentre la Corte di merito avrebbe dovuto preliminarmente pronunziarsi sulla richiesta di accertamento della subordinazione (per la quale era stata effettuata istruttoria in secondo grado) e, in caso positivo, avrebbe potuto riconoscere carattere interruttivo alla richiesta di accredito contributivo del 2.7.2002, essendo il rapporto di "co.co.co." (collaborazione continuata e coordinata) qualificabile come subordinato;

    che il motivo è infondato, non essendovi omessa pronunzia) dal momento che la Corte di merito si è espressa al riguardo precisando che la lettera del 2.7.2002, alla quale il D.R. aveva connesso efficacia interruttiva della prescrizione, si riferiva, per il periodo in esame dall'1.6.1999 al 3.10.1999, ai contributi relativi al rapporto di collaborazione continuata e coordinata, senza alcun riferimento alla pretesa natura subordinata del rapporto in quel periodo e, quindi, ai relativi contributi, venendo, in tal modo ad essere confermata la decisione del primo giudice di rigetto della domanda volta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in relazione al primo periodo 1.6.99 - 3.10.99;

    che il motivo denota, altresì, un evidente profilo di inammissibilità nella parte in cui si imputa contraddittoriamente alla Corte d'appello di essere incorsa contemporaneamente in vizio di omessa pronunzia e di...

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