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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che con sentenza del 24.1-15.2.2011 (nr. 580/2011) la Corte d'Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede e per l'effetto ha rigettato le domande proposte da F.G., M.A. e L.D. nei confronti del datore di lavoro ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (in prosieguo: ENEA), aventi ad oggetto la condanna dell'Ente al pagamento delle differenze sul trattamento di previdenza aziendale derivanti dall'illegittimo computo a decorrere dall'anno 1983 dei premi della polizza collettiva INA, che alimentava il fondo, sul 20% dello stipendio goduto nell'anno 1982 senza tenere conto della successiva dinamica retributiva;

    che avverso tale sentenza hanno proposto ricorso F.G. e L.D., articolato in quattro motivi, al quale ha opposto difese ENEA con controricorso;

    che il ricorso non è stato notificato a ISPRA-Istituto Superiore per La Protezione e la Ricerca Ambientale;

    che L.D. ha depositato atto di rinunzia al ricorso, con accettazione di ENEA;

    che il difensore dei ricorrenti risulta alla attualità cancellato dall'albo dei cassazionisti.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che la intervenuta cancellazione del difensore dall'albo dei cassazionisti non rileva nell'attuale grado, nel quale non si applicano le cause di interruzione previste dagli artt. 292 c.p.c. e segg.;

    che gli originari ricorrenti hanno denunziato in premessa l'incostituzionalità della L. 5 marzo 1982, n. 84, art. 8, posto a fondamento della decisione impugnata (norma che rimetteva alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dall'ENEA) per contrasto con l'art. 39 Cost., nonchè con l'art. 2 Cost., art. 3 Cost., comma 2, artt. 16,38 e 97 Cost..

    Hanno dedotto:

    - con il primo motivo, violazione dell'art. 38 Cost.. Hanno censurato la affermazione in sentenza della natura retributiva del trattamento oggetto di causa, assumendone la natura previdenziale sulla base dei seguenti rilievi: all'atto della cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore aveva la possibilità di vedersi riconoscere una rendita vitalizia integrativa della pensione ovvero la cessione in proprietà della polizza; il trattamento non aveva incidenza sul computo della pensione; il contratto individuale di lavoro non poneva dubbi sulla funzione previdenziale della contribuzione; gli accantonamenti non erano stati trattenuti dall'Ente datore di lavoro, ma versati ad un ente terzo, con conseguente autonomia dal rapporto di lavoro; la polizza prevedeva una partecipazione agli utili, dei quali non avevano ricevuto informazione;

    - con il secondo motivo: violazione dell'art. 1419 c.c., in relazione alla L. 19 febbraio 1975, n. 70, art. 14, comma 2 ed all'art. 38 Cost., deducendo, da un canto, che il considerare legittimo il "congelamento" della base di calcolo del premio assicurativo, come disposto dall'art. 52 del CCNL, privava la previdenza in questione della sua naturale funzione e, comunque, che essi al momento della stipula del contratto individuale di lavoro avevano fatto...

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