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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di appello di Brescia, pronunziando sull'impugnazione principale della Coopital società cooperativa a.r.l. e sull'appello incidentale di D.R.U., ha confermato la statuizione di primo grado con la quale, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opposto D.R.U., la società era stata condannata al pagamento in favore di questi, socio lavoratore dipendente della cooperativa, della somma di Euro 20.435,19 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive tra quanto contrattualmente stabilito con lettera di assunzione del 9.7.1999 e quanto corrisposto in relazione al periodo novembre 1999/agosto 2008, in conseguenza della modifica delle condizioni contrattuali intervenuta il 17.2.2002, modifica operata dalle parti a seguito della entrata in vigore della L. 3 aprile 2001, n. 142 e del nuovo regolamento interno adottato dalla cooperativa.

    1.1. Il giudice di appello, per quel che ancora rileva, ha ritenuto illegittima la riduzione del trattamento retributivo convenuta tra le parti, argomentando che la L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 6 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), nell'autorizzare il regolamento interno a prevedere disposizioni derogatorie in peius rispetto ai contratti collettivi, con il solo limite del trattamento economico minimo, si riferiva "chiaramente" a rapporti di lavoro da instaurare e non a rapporti di lavoro già in atto e che, "in ogni caso", esso non poteva comportare alcuna deroga a previsioni imperative di legge; il regolamento in data 17 giugno 2002, adottato dalla Coopital non poteva considerarsi ostativo al mantenimento di retribuzioni superiori al minimo tabellare in quanto esso, all'art. 3, si limitava a richiamare il contratto collettivo di settore di riferimento ed a prevedere l'applicazione di un trattamento economico complessivo...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Si premette che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente data 14/9/2016.

    2. Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente ha dedotto, violazione e falsa applicazione dell'art. 2013 c.c., L. 3 aprile 2001, n. 142, artt. 3 e 6, nonchè vizio di motivazione. Premesso che della L. n. 142 del 2001, art. 3, punto 1, nel prevedere l'obbligo delle cooperative di adottare un regolamento interno che doveva obbligatoriamente contenere il richiamo ai contratti collettivi applicabili ai lavoratori subordinati stabiliva - al punto 2 l'impossibilità per il regolamento di contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1, ha, in sintesi, sostenuto che il regolamento del 17.6.2002 adottato da essa cooperativa si riferiva tanto ai rapporti di lavoro da instaurare che ai rapporti in atto e che in base ad esso, in favore del socio lavoratore, era stato stabilito un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi. Ha censurato il mancato approfondimento delle singole voci retributive previste al momento dell'assunzione e nell'accordo modificativo del 17.7.2002 e in questa prospettiva ha richiamato le osservazioni formulate nella relazione peritale, ribadendo che alcun peggioramento si era verificato nel complessivo trattamento economico del socio lavoratore il quale, anzi, dal giugno 2002 aveva percepito una retribuzione superiore ai minimi.

    2.1. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare continuità, colui che intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, nel rispetto delle norme previste dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (a pena di inammissibilità) e dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena...

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