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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Con atto notificato il 26 aprile 2012, il Gruppo New Progress s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, a norma dellA L.Fall., art. 99, del decreto depositato il 23 marzo 2013 con il quale il Tribunale di Padova ha parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS), proposta dalla stessa società. Con tale opposizione, la stessa lamentava - per quanto qui ancora rileva- che erroneamente il giudice delegato aveva escluso il privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c., n. 1, in relazione al credito avente ad oggetto le somme (TFR e differenze retributive) dovute dalla società fallita -cui essa opponente aveva affidato il subappalto di alcuni servizi presso un'azienda alberghiera nell'ambito di un più ampio appalto ad essa affidato- ad alcuni suoi ex dipendenti, ed a questi corrisposte dalla New Progress in ottemperanza a due sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale di Venezia in via solidale nei confronti della società fallita, della impresa committente e della stessa sub committente New Progress, in via solidale tra loro a norma del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29.

    1.1. Con il decreto qui impugnato, il tribunale ha accolto solo la doglianza relativa all'importo del credito da ammettere, ed ha invece confermato il diniego del rango privilegiato, osservando che il subcommittente che soddisfa il credito retributivo del dipendente del suo subappaltatore adempie ad un suo specifico obbligo autonomo previsto dalla citata fonte normativa, senza surrogarsi nella posizione del dipendente soddisfatto, in ciò differendo dall'I.N.P.S., quando soddisfa i lavoratori insinuati al passivo del fallimento del loro datore di lavoro e si surroga nella posizione da essi assunta nel passivo fallimentare: nel caso di specie, al contrario, la opponente non ha nessuno cui surrogarsi e può far valere esclusivamente il proprio diritto di regresso nei confronti della fallita debitrice solidale.

    2....

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con la relazione depositata a norma dell'art. 380 bis c.p.c., era stata proposta la declaratoria di inammissibilità del ricorso a norma della L.Fall., art. 99, comma 12, in quanto notificato (in data 26 aprile 2012) oltre il termine previsto per la proposizione del ricorso in cassazione in caso di comunicazione del decreto: comunicazione che si era ritenuto essersi perfezionata il 23 marzo 2012, sulla base di una annotazione apposta sulla copia del decreto.

    Invece, dalla attestazione telematica in atti, inviata dal Tribunale di Padova, risulta che il messaggio di comunicazione del decreto che ha deciso l'opposizione è stato consegnato all'indirizzo di posta elettronica del difensore della odierna ricorrente il 27 marzo 2012 (R.A.C. n. 2020065). Ne deriva che la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta entro il termine di legge.

    2. Nel merito, il ricorso è fondato.

    Dalla solidarietà, stabilita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, tra committente e appaltatore datore di lavoro nell'obbligo (entro determinati limiti temporali dalla cessazione dell'appalto) di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, discende anche, di diritto, il presupposto di applicazione, in caso di pagamento dal primo effettuato, della surrogazione legale nel credito soddisfatto. Surrogazione prevista per l'appunto dall'art. 1203 c.c., n. 3, a favore del condebitore solidale che ha pagato il debito comune - in questo caso per legge - con altri. La surrogazione nel credito soddisfatto - che non è esclusa dal diritto di regresso concesso in via alternativa a norma dell'art. 1299 c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 1818/81; n. 1796/1969) - importa il subingresso di un soggetto nella posizione giuridica di altro soggetto, con i diritti e le azioni ad essa inerenti: tra questi non può non includersi il diritto di avvalersi del privilegio che assiste il credito...

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