ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    F.G. ha proposto un primo ricorso il 5.12.2002 chiedendo il riconoscimento del mobbing posto in essere in suo danno da parte della datrice di lavoro Unipol Ass.ni spa e quindi del diritto al risarcimento del danno, oltre che al pagamento di differenze retributive.

    La causa si concludeva con sentenza del Tribunale di Bologna n. 48/2011 di accoglimento delle domande del F., sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Bologna.

    Nel dicembre 2011 il F. adiva il Tribunale di Bologna per far accertare l'illegittimità del licenziamento che gli era stato comunicato in data 8.10.2002 per superamento del periodo di comporto ai sensi dell'art. 43 del CCNL ANIA. Il F. lamentava che la malattia che lo aveva costretto ad assentarsi (sindrome ansioso depressiva) sarebbe stata determinata dal comportamento vessatorio della società e quindi non idonea ad integrare il superamento del comporto.

    Il Tribunale respingeva il ricorso, accogliendo l'eccezione preliminare di merito della società di improponibilità della domanda in ragione dell'inammissibilità del frazionamento in più processi delle domande relative ad uno stesso fatto storico.

    La sentenza, appellata dal F., è stata riformata dalla Corte d'Appello che, dopo aver ritenuto privi di specificità i motivi di appello incidentale condizionato di Unipol in relazione alle eccezioni di improcedibilità, decadenza e prescrizione sollevate in primo grado, ha ritenuto fondato l'appello principale del F. escludendo che nel caso in esame si potesse ritenere sussistere un frazionamento del medesimo credito, perchè la pretesa azionata nel primo ricorso aveva ad oggetto il risarcimento del danno per condotta mobizzante del datore di lavoro, mentre il successivo ricorso aveva ad oggetto la domanda di declaratoria della illegittimità del licenziamento e di reintegrazione, quindi due domande ontologicamente diverse.

    ...
  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1) Con il primo motivo di ricorso Unipol spa lamenta la nullità della sentenza della Corte d'Appello di Bologna con riferimento alla violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ma anche la violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che si fosse formato il giudicato in ordine alla statuizione del primo giudice concernente il rigetto delle eccezioni di improcedibilità, decadenza e prescrizione, statuizione che a dire della corte parte appellata non avrebbe specificatamente appellato in via incidentale. Secondo la ricorrente non vi sarebbe stato nessun rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del licenziamento, sollevata dalla società, avendo il primo giudice motivato solo sulle altre due eccezioni preliminari d'improcedibilità e di decadenza, mentre non avrebbe svolto alcuna motivazione in merito alla pur eccepita prescrizione.

    2) Con il secondo motivo di ricorso Unipol lamenta sempre la nullità della sentenza e la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ma con riferimento alla violazione dell'art. 346 c.p.c.. La corte territoriale non avrebbe esaminato idoneamente la memoria di costituzione ex art. 436 c.p.c. nella parte in cui era stata riproposta anche l'eccezione di prescrizione e più in particolare l'appello incidentale condizionato con cui aveva riproposto le eccezioni di improcedibilità, di decadenza e di prescrizione, comunque rilevando che, per giurisprudenza costante di questa Corte (tra cui cass. 24989/2013) non è necessario che la parte vittoriosa svolga appello incidentale per riproporre le questioni non esaminate o rigettate in primo grado.

    3) Con il terzo motivo di ricorso Unipol spa lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., artt. 2 e 111 Cost. in relazione all'art....

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...